IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art.
21-ter inerente all'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive
modificazioni recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste (MASAF);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74»;
Vista il decreto ministeriale n. 0667224 del 30 dicembre 2022 con
cui l'Autorita' di gestione del programma nazionale FEAMPA 2021-2027
e' stata individuata a livello nazionale nella Direzione generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
marzo 2023, ammesso alla registrazione dell'UCB al n. 92 del 16 marzo
2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il
quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico
di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima
e dell'acquacoltura;
Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2024, approvata con decreto ministeriale n.
45910 del 31 gennaio 2024 registrata alla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 280;
Vista la direttiva generale del Capo del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e
dell'ippica, approvata con decreto prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024
per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante
gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione
per l'anno 2024» rientranti nella competenza del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e
dell'ippica;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20
novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le
misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010,
n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2017, n. 16741, recante
modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di
punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009
del Consiglio, in particolare l'art. 7, paragrafo 1, lettera j);
Visto il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per
le attivita' di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar
Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n.
508/2014;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/195 che stabilisce, per il 2023,
le possibilita' di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici
applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il
regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilita' di
pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;
Vista la raccomandazione CGPM/43/2019/5 che istituisce un piano di
gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare
Adriatico GSA 17 e 18;
Vista la raccomandazione CGPM/44/2021/20 su un piano di gestione
pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli
pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;
Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/8 sull'attuazione di un
regime di sforzo di pesca per i principali stock di demersali nel
Mare Adriatico GSA 17 e 18;
Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/4 su un piano di gestione
pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel
Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), che abroga le raccomandazioni
CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5;
Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/5 su un piano di gestione
pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gamberi
rossi giganti e gamberi rossi e blu nel Canale di Sicilia (GSA da 12
a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6;
Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/6 su un piano di gestione
pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero
rosso gigante e di gambero blu e rosso nel Mar Ionio (GSA da 19 a
21), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4;
Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/7 su un piano di gestione
pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della pesca con reti a
strascico mirata al gambero rosso gigante e al gambero blu e rosso
nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27), che abroga la raccomandazione
CGPM/42/2018/3;
Visto il decreto direttoriale n. 216460 del 15 maggio 2024 con il
quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla cattura
bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da
traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);
Visto il decreto direttoriale n. 216496 del 15 maggio aprile 2024
con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla
pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nello
Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15 e 16);
Visto il decreto direttoriale n. 216522 del 15 maggio aprile 2024
con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla
pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel
Mar Adriatico (GSA 17 e 18);
Visto il decreto direttoriale n. 216531 del 15 maggio aprile 2024
con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla
pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel
Mar Ionio (GSA 19-20 e 21);
Visto il decreto direttoriale n. 216463 del 15 maggio 2024 con il
quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca
bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con
attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);
Visto il decreto direttoriale n. 216493 del 15 maggio 2024 con il
quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca
bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con
attrezzi da traino, nello Stresso di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e
16);
Visto il decreto direttoriale n. 216541 del 15 maggio 2024 con il
quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca
bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con
attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);
Visto il decreto direttoriale n. 216558 del 15 maggio 2024 con il
quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca
bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con
attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);
Vista la relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel
2023 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la
capacita' e le possibilita' di pesca in ottemperanza art. 22
regolamento (CE) n. 1380/2013;
Visto il decreto direttoriale n. 296799 del 3 luglio 2024 con il
quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla cattura
bersaglio dei piccoli pelagici, (alice - Engraulis encrasicolus e
sardina - Sardina pilchardus) mediante l'impiego degli attrezzi «reti
da traino pelagiche a coppia (PTM)» «reti da traino pelagiche a
divergenti (OTM)», «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e
«reti a circuizione senza chiusura (LA)», nell'ambito giurisdizionale
del Mar Tirreno GSA 8-9-10-11;
Visto il decreto direttoriale n. 296801 del 3 luglio 2024 con il
quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla cattura
bersaglio dei piccoli pelagici, (alice - Engraulis encrasicolus e
sardina - Sardina pilchardus) mediante l'impiego degli attrezzi «reti
da traino pelagiche a coppia (PTM» «reti da traino pelagiche a
divergenti (OTM)», «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e
«reti a circuizione senza chiusura (LA)», nell'ambito giurisdizionale
dello Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15-16);
Visto il decreto direttoriale n. 296803 del 3 luglio 2024 con il
quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla cattura
bersaglio dei piccoli pelagici, (alice - Engraulis encrasicolus e
sardina - Sardina pilchardus) mediante l'impiego degli attrezzi «rete
da traino pelagiche a coppia (PTM)» e «reti a circuizione a chiusura
meccanica (PS)» nell'ambito giurisdizionale del Mare Adriatico (GSA
17-18);
Visto il decreto direttoriale n. 296804 del 3 luglio 2024 «Elenco
delle unita' autorizzate alla cattura bersaglio dei piccoli pelagici,
(alice - Engraulis encrasicolus e sardina - Sardina pilchardus)
mediante l'impiego degli attrezzi «reti da traino pelagiche a coppia
(PTM)» «reti da traino pelagiche a divergenti (OTM)», «reti a
circuizione a chiusura meccanica (PS)» e «reti a circuizione senza
chiusura (LA)», nell'ambito giurisdizionale del Mar Ionio (GSA 19,
20, 21);
Visto in particolare l'allegato A della suddetta relazione relativo
al Piano di azione che presenta gli obiettivi di adeguamento e gli
strumenti per il raggiungimento dell'equilibrio per i segmenti di
flotta per cui e' dimostrata una mancanza di equilibrio;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione
giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e
allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il
regolamento (UE) 2017/1004;
Visto in particolare l'art. 20 «Arresto definitivo delle attivita'
di pesca» del regolamento (UE) 2021/1139;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del
29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le
date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilita' delle
domande di sostegno;
Visto il Programma operativo nazionale FEAMPA 2021/2027 CCI
2021IT14MFPR001 adottato con decisione di esecuzione della
Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022, unitamente alla
«Relazione di una metodologia di calcolo per l'attuazione dell'art.
20 del regolamento (UE) 2021/1139»;
Considerato che nel citato Programma nazionale sono stati assegnati
alla Priorita' 1 «Promuovere la pesca sostenibile nonche' il
ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche»,
obiettivo specifico 1.3 «Promuovere l'adeguamento della capacita' di
pesca alle possibilita' di pesca in caso di arresto definitivo delle
attivita' di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di
arresto temporaneo delle attivita' di pesca» codice 4, in particolare
per la misura di cui all'art. 20 «Arresto definitivo dell'attivita'
di pesca» del regolamento (UE) n. 2021/1139, complessivamente euro
74.000.000,00;
Visto il decreto ministeriale n. 667224 del 30 dicembre 2022,
registrato dalla Corte dei conti al n. 205 del 16 febbraio 2023 con
il quale e' stata designata Autorita' di gestione del programma
operativo nazionale FEAMPA Italia 2021-2027 la Direzione generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022
recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota
comunitaria del Programma nazionale relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, in funzione degli accordi
intercorsi ed approvati dalla conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 2
febbraio 2022;
Visto l'atto di repertorio prot. 7621 del 14 novembre 2022 della
conferenza delle regioni e delle province autonome recante
ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA
2021-2027) tra le regioni e le province autonome ad esclusione della
Regione Valle d'Aosta;
Visto l'Accordo multiregionale tra l'Autorita' di gestione e gli
organismi intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi
cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma nazionale FEAMPA
2021-2027» approvato con decreto ministeriale n. 0221703 del 2023;
Considerato che l'attuazione dell'intervento di cui alla Priorita'
1, Obiettivo specifico 1.3, codice 5 di cui all'art. 20 del
regolamento 2021/1139 arresto definitivo dell'attivita' di pesca, ai
sensi di quanto previsto nella tabella 2 del predetto Accordo
multiregionale e' di competenza dell'Autorita' di gestione;
Ritenuto di dare attuazione all'art. 20 del suddetto regolamento
(UE) n. 2021/1139 individuando le risorse ed i criteri per
l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che procederanno
all'arresto definitivo dell'attivita' di pesca;
Considerato che l'aiuto in favore delle imprese di pesca, e'
determinato in funzione della stazza del peschereccio e del numero
dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo
calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti;
Visti i criteri di selezione e di ammissibilita' delle operazioni
del PO FEAMPA 2021/2027 relativi alla misura cod. 113105 arresto
definitivo dell'attivita' di pesca - art. 20 del regolamento (UE) n.
2021/1139 approvati dal Comitato di sorveglianza tramite procedura di
consultazione per iscritto conclusasi in data 10 maggio 2023 con nota
n. 243640;
Vista la «Relazione di una metodologia di calcolo per l'attuazione
dell'art. 20 - arresto definitivo dell'attivita' di pesca - del
regolamento (UE) 2021/1139» approvata unitamente al PN-FEAMPA 21-27
CCI 2021IT14MFPR001 adottato con decisione di esecuzione della
Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022;
Visto il decreto direttoriale n. 0378943 del 19 luglio 2023 che
approva l'organigramma FEAMPA 2021/2027;
Visto il decreto direttoriale n. 385093 del 21 luglio 2023 con il
quale e' approvato il documento «SIGECO-Sistema di gestione e
controllo» relativo al Programma nazionale FEAMPA 2021/2027 per
assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione
finanziaria;
Vista la Scheda di Azione 1 - «Investimenti per adeguare la
capacita' della pesca alle possibilita' di pesca» contenente
l'intervento 05 «Arresto definitivo dell'attivita' di pesca» dell'OS
1.3 della Priorita' 1 approvata dal Tavolo istituzionale del FEAMPA
2021/2027 con procedura scritta conclusasi con nota n. 399789 del 28
luglio 2023;
Decreta:
Art. 1
Attuazione della misura arresto definitivo
1. Il presente decreto attiene all'attuazione dell'«Arresto
definitivo delle attivita' di pesca», di cui all'art. 20 del
regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea del 7 luglio 2021 - che istituisce il Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il
regolamento (UE) 2017/1004 - mediante la demolizione di navi
appartenenti alla flotta da pesca mediterranea, come individuata nel
Piano di azione - allegato A della relazione annuale anno 2023 di cui
all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 citati in premessa.
2. Il presente decreto non afferisce alle unita' navali oggetto di
accordi internazionali e alle unita' navali autorizzate alla pesca
della specie thunnus thynnus con gli attrezzi da pesca a circuizione.
3. L'indennizzo per l'arresto definitivo delle attivita' di pesca
e' destinato ai proprietari di navi da pesca che sono registrate come
pescherecci in attivita' e che hanno svolto attivita' di pesca in
mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due
anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di
sostegno e sono autorizzate all'esercizio della pesca marittima con
uno degli attrezzi di seguito indicati:
strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti
gemelle divergenti) per tutte le GSA per il sistema sfogliare/rapidi
solo GSA 17;
volante (reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino
pelagiche a divergenti) solo per le GSA 16, 17 e 18;
circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a
circuizione senza chiusura) solo per le GSA 16, 17 e 18;
palangari (palangaro fisso e palangaro derivante) nella GSA 10
nel segmento 18<=LFT<24 e nella GSA 18 e 19 nei segmenti 12<=LFT<18 e
18<=LFT<24;
PGP - polivalenti passivi (rete da posta calate, rete da posta
circuitanti, reti a tremaglio, incastellate-combinate, nasse e
cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti,
lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo nella
GSA17 nei segmenti 00<=LFT<06 e 06<=LFT<12.
4. All'attuazione dell'Azione oggetto del presente decreto
concorrono le indicazioni del Programma nazionale e della scheda di
misura.
5. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente decreto
si intende prioritariamente raggiungere il conseguimento degli
obiettivi di riduzione della capacita' di pesca della flotta italiana
con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali e delle
unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a
circuizione come individuati nel Piano di azione allegato A della
relazione annuale anno 2023 di cui all'art. 22 del regolamento (UE)
n. 1380/2013 citati in premessa assegnando le risorse di cui alla
Priorita' 1 «Promuovere la pesca sostenibile nonche' il ripristino e
la conservazione delle risorse biologiche acquatiche», obiettivo
specifico 1.3 «Promuovere l'adeguamento della capacita' di pesca alle
possibilita' di pesca in caso di arresto definitivo delle attivita'
di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto
temporaneo delle attivita' di pesca» codice 5, in particolare per la
misura di cui all'art. 20 «Arresto definitivo dell'attivita' di
pesca» del regolamento (UE) n. 2021/1139, complessivamente fino ad
euro 74.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse
che si renderanno eventualmente disponibili da concedere con le
modalita' previste al successivo art. 4.
6. Gli obiettivi minimi di disarmo da conseguire per il
raggiungimento di quanto indicato nella relazione annuale anno 2023
di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati
nelle tabelle «Allegato G» del presente decreto individuati per GSA
(cosi' come elencate all'allegato I), classi di lunghezze e sistema
di pesca.
Art. 2
Requisiti di ammissibilita'
Al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 2, del
presente decreto, devono essere soddisfatti, a pena
d'inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di
riferimento:
il beneficiario non rientra nei casi di inammissibilita' previsti
dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 11 del regolamento (UE) 2021/1139 da
valutare ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo. La gravita'
dell'infrazione e' determinata ai sensi di quanto previsto
dall'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2181 della
Commissione del 29 giugno 2022 e dal decreto legislativo del 9
gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione
dell'art. 28 della legge del 4 giugno 2010, n. 96;
il beneficiario non rientra tra i casi di esclusione di cui
all'art. 136 del regolamento (UE) 2018/1046;
la nave da pesca e' iscritta nel registro comunitario nonche' in
uno dei compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati
nei piani di azione di cui all'art. 22, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non e'
effettivamente equilibrato rispetto alle possibilita' di pesca di cui
dispone tale segmento;
la nave da pesca deve aver svolto attivita' di pesca in mare per
almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili
precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
la nave da pesca, alla data di presentazione della domanda, deve
essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio
dell'attivita' di pesca professionale marittima in corso di validita'
nonche' essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca
quanto meno con uno degli attrezzi da pesca richiamati dal
summenzionato Piano di azione e indicati all'art. 1, comma 2, del
presente decreto;
la nave da pesca deve essere regolarmente armata ed equipaggiata
alla data di presentazione della domanda;
la nave da pesca, alla data di presentazione della domanda, ha
un'eta' pari o superiore a quindici anni calcolati tenendo conto
della data di entrata in servizio secondo quanto previsto dall'art. 6
del regolamento (CEE) 2930/1986;
la nave da pesca, alla data di presentazione della domanda, deve
essere iscritta e/o operativa nella GSA per la quale si presenta la
domanda da tre anni;
la nave da pesca, se proveniente da Paesi esteri, deve essere
iscritta nei RR.NN.MM.GG. o nelle matricole italiane da quindici
anni;
la nave da pesca e' iscritta negli elenchi delle unita'
autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali e/o gamberi
di profondita' e/o piccoli pelagici di cui ai decreti direttoriali
citati in premessa. Tale requisito non si applica alle navi da pesca
che aderiscono al piano di disarmo previsto per il sistema palangari
e piccola pesca (polivalenti passivi).
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della
presentazione della domanda e l'amministrazione in nessun caso dara'
corso a istanze pervenute successivamente ai termini previsti per
formulazione delle stesse, qualunque sia il motivo che ne ha
determinato la tardiva presentazione.
Art. 3
Modalita' di presentazione della domanda
1. Il/i proprietario/i dell'unita' da pesca per la quale si
richiede l'indennizzo per l'arresto definitivo dell'attivita' di
pesca, presenta/no apposita istanza alla Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura, redatta sulla base del modello
«Allegato A» del presente decreto, esclusivamente accedendo alla
piattaforma online che verra' attivata sul sito istituzionale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e redatta sulla base delle modalita' indicate nella
piattaforma stessa. Con circolare del direttore generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura, pubblicata sul sito istituzionale del
Ministero, verra' comunicata la data di apertura e di chiusura della
piattaforma online.
2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono
essere indicati:
a) per le persone fisiche: generalita' complete del caratista
ovvero di tutti i caratisti, se piu' di uno: cognome e nome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta
elettronica certificata, telefono e fax; per le persone giuridiche:
ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA,
telefono e fax, indirizzo di posta elettronica certificata e
generalita' complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi dell'unita' da pesca: numero di
matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio
di iscrizione dell'unita' da pesca, numero UE, valore dei GT, valore
dei kW e anno di entrata in servizio;
c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto
di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice
IBAN;
d) dichiarazione: «il/i sottoscritto/i dichiara/no di non
rientrare nei casi di inammissibilita' previsti dai paragrafi 1 e 3
dell'art. 11 del regolamento (UE) 2021/1139 (ai sensi del paragrafo 6
del medesimo articolo) ovvero di aver commesso le seguenti infrazioni
nei dodici mesi precedenti la data di sottoscrizione della presente
dichiarazione ... (dichiarare la natura dell'infrazione e la data del
pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data
dell'ordinanza di ingiunzione);
e) dichiarazione: il/i sottoscritto/i dichiara/no di non
rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del
regolamento (UE) 2018/1046;
f) espressa indicazione della GSA e del sistema per il quale si
presenta la domanda tenendo conto del piano di demolizione di cui
all'allegato G del presente decreto;
g) dichiarazione: «il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta
amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente
domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle
finalita' per le quali vengono acquisiti»;
h) copia fotostatica di un documento di identita' del/i
sottoscrittore/i in corso di validita'.
3. In riferimento a quanto previsto dalla lettera a) del paragrafo
2 del presente articolo, si specifica che le domande che perverranno
senza la sottoscrizione di uno o piu' dei caratisti saranno
dichiarate inammissibili.
4. Nell'ipotesi di decesso di uno o piu' caratisti in data
antecedente alla formulazione della domanda e non vi sia stata ancora
accettazione da parte dei chiamati all'eredita' si rinvia alle norme
del Codice civile ovvero a quelle applicabili.
Art. 4
Modalita' di istruttoria della domanda
e obblighi connessi
1. L'Ufficio marittimo di iscrizione e/o di operativita' del
peschereccio di cui si chiede la demolizione, accedendo al Sistema
informatico dell'autorita' di gestione, espleta la fase istruttoria
del procedimento scaturito dalle domande presentate e ritenute
ricevibili dall'Autorita' di gestione. In ipotesi di esito positivo
dell'istruttoria predispone la certificazione di cui all'«Allegato B»
comprensiva dell'estratto del registro NN.MM.GG o delle matricole
aggiornato.
2. Al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art.
136 del regolamento (UE) n. 2018/1046, l'Ufficio marittimo di
iscrizione del peschereccio effettua le seguenti verifiche:
estrazione del D.U.R.C. (documento unico di regolarita'
contributiva);
richiesta della certificazione antimafia qualora l'importo
dell'eventuale indennizzo risulti superiore ad euro 150.000,00, ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/2023, la cui
copia dovra' essere unita all'«Allegato B»;
richiesta alla competente Camera di commercio industria e
artigianato del certificato di iscrizione attestante lo stato non
fallimentare ovvero il nulla osta del competente Tribunale con la
attestazione di stato non fallimentare, la cui copia dovra' essere
unita all'«Allegato B»;
richiesta del casellario giudiziale ai sensi del decreto
legislativo n. 122/2018 la cui copia dovra' essere unita
all'«Allegato B».
In ipotesi di superamento delle verifiche, si specifica che
l'indennizzo verra' erogato esclusivamente ad avvenuta demolizione
del peschereccio e all'esito dell'acquisizione della regolare
informativa prefettizia antimafia.
3. In ipotesi di esito negativo della fase istruttoria, l'Autorita'
marittima, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
chiusura della stessa, comunica tale circostanza al Ministero, il
quale, a sua volta, notifichera' all'istante il provvedimento di
diniego dell'istanza nonche' le modalita' per impugnare lo stesso.
4. Al fine di verificare il requisito relativo all'attivita' di
pesca, l'Ufficio marittimo si avvale della procedura in SIPA
«Attivita' di pesca natante» presente all'interno della nuova
gestione giornale di bordo elettronico e cartaceo - gestione giornale
di bordo - monitoraggio.
5. Il Ministero, acquisita la documentazione e gli atti della fase
istruttoria di cui al comma 1, previa verifica della disponibilita'
finanziaria, redige una graduatoria in base ai criteri di selezione
di cui al successivo art. 5. Tale graduatoria sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito
istituzionale del Ministero stesso. Tale graduatoria e' articolata in
sub graduatorie con riferimento alla GSA di iscrizione, alle classi
di lunghezza e ai sistemi di pesca, cosi' come individuate nel Piano
di demolizione (allegato G).
6. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, il
Ministero predispone i decreti di concessione, seguendo l'ordine
delle sub graduatorie, provvedendo in caso di posizioni di parita' in
graduatoria delle ultime posizioni a determinare la preferenza
considerando la vetusta' dei pescherecci, dando priorita' ai
pescherecci che hanno maggiore eta'. Qualora l'eta' dei pescherecci
risulti analoga si procede attraverso la procedura del sorteggio, al
fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi minimi di
riduzione della capacita' di pesca individuati nelle tabelle di cui
all'«Allegato G» del presente decreto e fino ad esaurimento delle
risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali
risorse residue sono utilizzate per finanziarie le istanze ammesse,
ma non finanziabili in ciascuna sub graduatoria. A tal fine sono
predisposte sei graduatorie (una per ogni sistema) nelle quali
vengono inserite tutte le istanze ammesse, ma non finanziate nelle
precedenti sub graduatorie. Per finanziare ciascuna delle suddette
graduatorie le risorse residue sono distribuite in percentuale
considerando la dotazione richiesta totale di ogni graduatoria.
7. Al richiedente e' fatto obbligo di restituire l'originale titolo
abilitativo alla pesca all'Ufficio marittimo di iscrizione del
peschereccio entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno della notifica del decreto di concessione
dell'indennizzo.
8. Alla mancata restituzione del titolo abilitativo all'esercizio
dell'attivita' di pesca, entro il termine perentorio suindicato,
consegue, senza che a cio' sia necessario notificare preventivamente
la comunicazione di avvio del procedimento, l'archiviazione della
domanda.
9. L'Ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il
suddetto titolo abilitativo, unitamente all'«Allegato C», completo di
tutta la documentazione prevista dal presente decreto.
10. La restituzione al Ministero del titolo abilitativo alla pesca,
per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio,
e' atto unilaterale, irrevocabile e irretrattabile e alla stessa
consegue, salvo quanto previsto dal successivo comma 11, il
definitivo annullamento dello stesso.
11. Qualora il richiedente manifesti formalmente la volonta' di
rinunciare all'istanza e all'indennizzo, il titolo abilitativo sara'
riconsegnato esclusivamente nell'ipotesi in cui - senza alcuna deroga
- il beneficiario vi provveda, entro il termine perentorio di due
mesi dalla data di restituzione della licenza all'Ufficio marittimo.
Spirato tale termine il titolo verra' definitivamente annullato.
12. Entro il termine di sei mesi dalla data di restituzione del
detto titolo abilitativo, il richiedente deve procedere alla
demolizione del peschereccio. La mancata demolizione entro il detto
termine di sei mesi, salvo casi di forza maggiore, che l'Ufficio
marittimo di iscrizione del peschereccio dovra' caso per caso
verificare e attestare, determina la perdita del diritto
all'indennizzo. In tale ipotesi e' sempre esclusa la possibilita' di
restituzione al richiedente del titolo abilitativo alla pesca o il
rinnovo del titolo.
13. L'Autorita' marittima, in riferimento all'ipotesi prevista dal
paragrafo 12 del presente articolo, puo' concedere una sola proroga
di massimo sessanta giorni.
14. L'Ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione
comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D,
completa di tutta la documentazione prevista.
15. Il Ministero provvede alla cancellazione della nave
dall'Archivio licenze di pesca (ALP) e dal Registro comunitario della
flotta peschereccia.
Art. 5
Criteri di selezione
1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto
dei seguenti criteri:
a) maggior numero di giorni (Ng) di pesca in mare nei due anni
civili precedenti la data di presentazione della domanda oltre quelli
minimi previsti per l'accesso al premio;
b) maggior potenza istallata a bordo del peschereccio espressa in
numero di kW;
c) maggior stazza del peschereccio espressa in Grosse Tonnage GT;
d) eta' del peschereccio calcolata secondo quanto previsto
dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986);
secondo la tabella di cui all'«Allegato E» del presente decreto.
Art. 6
Calcolo dell'indennizzo
1. L'indennizzo, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e'
determinato secondo il calcolo indicato nella tabella di cui
all'«Allegato F» del presente decreto;
2. La stazza, espressa in GT, e' rilevata dall'Ufficio marittimo
dai registri in proprio possesso.
3. La perdita del peschereccio, avvenuta per cause accidentali
accertate e attestate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo
compreso tra l'adozione del decreto di concessione dell'indennizzo e
l'arresto definitivo effettivo tramite demolizione, e' equiparata
alla demolizione.
L'importo dell'indennizzo spettante, calcolato con le modalita' di
cui al comma 1, e' ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla
Compagnia assicuratrice.
Art. 7
Modalita' di erogazione del premio
1. L'indennizzo di arresto definitivo e' liquidato secondo le
seguenti modalita':
a) 50% a titolo di anticipo su richiesta dell'istante,
successivamente alla riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e
dell'impegno a demolire il peschereccio nel termine stabilito
dall'art. 4, comma 7, previa presentazione alla Direzione generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura - giusta quanto previsto
dalle lettere b) e c) della legge del 10 giugno 1982, n. 348 - di una
polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'integrale importo
oggetto di richiesta di anticipazione, prestata da imprese di
assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni
ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di
stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi e abilitate a
rilasciare garanzie a favore di Enti pubblici ovvero di una
fidejussione bancaria, adottando l'allegato schema di polizza di cui
all'«Allegato H»;
b) saldo, ad avvenuta demolizione del peschereccio.
2. L'indennizzo di arresto definitivo e' liquidato previa
demolizione del peschereccio comprovata dall'acquisizione, da parte
del Ministero, della certificazione di avvenuta demolizione, redatta
secondo l'«Allegato D», completa di tutta la documentazione prevista
e previo controllo di 1° livello, verifica Equitalia e verifica del
mantenimento dei requisiti previsti ai paragrafi 1 e 3, dell'art. 11
del regolamento (UE) n. 20121/1139 effettuati dalla Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
3. La polizza fidejussoria di cui alla lettera a) del presente
articolo verra' escussa:
a) nell'ipotesi di inosservanza dei termini previsti dai commi 12
e 13 dell'art. 4 del presente decreto;
b) nell'ipotesi in cui, verificatasi la condizione prevista dal
comma 12 dell'art. 4 del presente decreto, l'istante non restituisca,
in tutto ovvero in parte, l'importo ricevuto a titolo di anticipo;
c) in tutti le ipotesi in cui il comportamento dell'istante
rendesse necessario procedere in tal senso ai fini della tutela degli
interessi finanziari dello Stato e dell'Unione nonche' in tutte le
ipotesi previste dalla normativa applicabile.
Art. 8
Cumulabilita' degli aiuti pubblici
1. L'entita' dell'indennizzo, determinata con le modalita' di cui
all'art. 6 e' diminuita:
a) dell'importo riscosso per le misure finanziate, ai sensi del
regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP) e del regolamento (UE) n. 2021/1139
relativo al Fondo europeo affari marittimi pesca e acquacoltura
(FEAMPA) con vincoli temporalmente vigenti sul natante alla data di
emissione del provvedimento di concessione del premio di arresto
definitivo. Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013 -
Stabilita' delle operazioni - l'importo sara' recuperato pro rata
temporis, vale a dire in proporzione al periodo per il quale i
requisiti non sono stati soddisfatti.
Art. 9
Registrazione dei vincoli
1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla
concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti
a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le
agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.
Art. 10
Obblighi del beneficiario
1. Il beneficiario e' tenuto a rispettare le condizioni di cui ai
paragrafi 1 e 3, dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 20121/1139 per
tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto
il periodo intercorso dalla data di presentazione della domanda e
fino all'avvenuta demolizione dell'unita' e per un periodo di cinque
anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario.
2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 20, comma 1, lettera e) del
regolamento (UE) n. 2021/1139 il beneficiario dell'indennizzo di
arresto definitivo non puo' registrare un nuovo peschereccio, ove
cio' sia consentito dalla normativa di riferimento, entro i cinque
anni successivi all'ottenimento di tale sostegno.
Art. 11
Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato
1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 44 del regolamento
(UE) n. 2021/1139 e dall'art. 103 del regolamento (UE) 2021/1060 la
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede
a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetti
gli obblighi di cui all'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
2021/1139.
2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1,
la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che e'
quantificata tenendo conto della natura, della gravita', della durata
e della ripetizione della violazione o del reato da parte del
beneficiario, ai sensi dell'art. 44 del regolamento (UE) n.
2021/1139.
Il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per
la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nonche'
affisso all'albo delle Capitanerie di porto.
Roma, 17 luglio 2024
Il direttore generale: Abate
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1216
Allegato A
DOMANDA PER L'ACCESSO AI BENEFICI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
PESCA - FONDO FEAMPA 2021/2027
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE PER L'ARRESTO DEFINITIVO
DELLE ATTIVITA' DI PESCA DI CUI ALL'ART.20 DEL REG.(UE) N°2021/1139
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE
DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO
DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato E
Criteri di selezione
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F
Tabella per la determinazione dell'indennizzo
=====================================================================
|Categoria di nave per| |
| stazza (GT) | Premio di base in Euro |
+=====================+=============================================+
|1≤GT≤5 |(12.650 * GT) + 5.800 |
+---------------------+---------------------------------------------+
|5<GT≤10 |(11.775 * GT) + 10.175 |
+---------------------+---------------------------------------------+
|10<GT≤25 |(5.750 * GT) + 71.300 |
+---------------------+---------------------------------------------+
|25<GT≤100 |(4.830 * GT) + 94.300 |
+---------------------+---------------------------------------------+
|100<GT≤300 |(3.105 * GT) + 266.800 |
+---------------------+---------------------------------------------+
|300<GT≤500 |(2.530 * GT) + 439.300 |
+---------------------+---------------------------------------------+
|GT>500 e oltre |(1.380 * GT) + 1.014.300 |
+---------------------+---------------------------------------------+
Allegato G
PIANO DI DEMOLIZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato H
SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I
=====================================================================
| GSA | COMPARTIMENTI |
+=========================================+=========================+
| |Genova |
| +-------------------------+
| |Imperia |
| +-------------------------+
| |La Spezia |
| +-------------------------+
| |Savona |
| +-------------------------+
|GSA 9 Mar Ligure, Mar Tirreno |Livorno |
|Settentrionale e Centrale +-------------------------+
| |Marina di Carrara |
| +-------------------------+
| |Portoferraio |
| +-------------------------+
| |Viareggio |
| +-------------------------+
| |Civitavecchia |
| +-------------------------+
| |Gaeta |
| +-------------------------+
| |Roma |
+-----------------------------------------+-------------------------+
| |Castellammare di Stabia |
| +-------------------------+
| |Napoli |
| +-------------------------+
| |Salerno |
| +-------------------------+
| |Torre del Greco |
| +-------------------------+
| |Gioia Tauro |
| +-------------------------+
|GSA 10 Mar Tirreno Centrale/Meridionale |Vibo Valentia |
| +-------------------------+
| |Reggio Calabria |
| +-------------------------+
| |Milazzo |
| +-------------------------+
| |Palermo |
| +-------------------------+
| |Trapani solo San Vito Lo |
| |Capo e Castellammare del |
| |Golfo |
+-----------------------------------------+-------------------------+
| |Cagliari |
| +-------------------------+
| |La Maddalena |
| +-------------------------+
|GSA 11 Sardegna |Olbia |
| +-------------------------+
| |Oristano |
| +-------------------------+
| |Porto Torres |
+-----------------------------------------+-------------------------+
| | |
| |Monfalcone |
| +-------------------------+
| |Trieste |
| +-------------------------+
| |Chioggia |
| +-------------------------+
| |Venezia |
| +-------------------------+
| |Ravenna |
| +-------------------------+
|GSA 17 Mar Adriatico |Rimini |
|Centro/Settentrionale +-------------------------+
| |Ancona |
| +-------------------------+
| |Pesaro |
| +-------------------------+
| |San Benedetto del Tronto |
| +-------------------------+
| |Ortona |
| +-------------------------+
| |Pescara |
| +-------------------------+
| |Termoli |
+-----------------------------------------+-------------------------+
| |Bari |
| +-------------------------+
| |Brindisi |
| +-------------------------+
| |Manfredonia |
| +-------------------------+
| |Molfetta |
| +-------------------------+
|GSA 18 Mar Adriatico Meridionale |Barletta |
| +-------------------------+
| |Otranto |
| +-------------------------+
| |San Cataldo |
| +-------------------------+
| |Castro |
| +-------------------------+
| |Tricase |
+-----------------------------------------+-------------------------+
| |Gallipoli |
| +-------------------------+
| |Leuca |
| +-------------------------+
| |Torre Cesarea |
| +-------------------------+
| |Torre San Giovanni |
| +-------------------------+
| |Taranto |
| +-------------------------+
|GSA 19 Mar Ionio |Crotone |
| +-------------------------+
| |Corigliano Calabro |
| +-------------------------+
| |Augusta |
| +-------------------------+
| |Catania |
| +-------------------------+
| |Messina |
| +-------------------------+
| |Siracusa solo Siracusa |
+-----------------------------------------+-------------------------+
| |Gela |
| +-------------------------+
| |Mazara del Vallo |
| +-------------------------+
| |Porto Empedocle |
| +-------------------------+
| |Pozzallo |
| +-------------------------+
| |Portopalo di Capo Passero|
| +-------------------------+
| |Scoglitti |
| +-------------------------+
| |Avola |
|GSA 16 Sicilia Stretto +-------------------------+
| |Trapani |
| +-------------------------+
| |Marsala |
| +-------------------------+
| |Pantelleria |
| +-------------------------+
| |Favignana |
| +-------------------------+
| |Marettimo |
| +-------------------------+
| |Levanzo |
+-----------------------------------------+-------------------------+