MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 luglio 2024 

FEAMPA 2021/2027 - Individuazione delle risorse  e  dei  criteri  per
l'erogazione  degli  aiuti  alle  imprese  di  pesca  che  effettuano
l'arresto definitivo dell'attivita'  di  pesca  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139. (24A04261) 
(GU n.191 del 16-8-2024)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e,  in  particolare,  l'art.
21-ter inerente all'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo  2005  e  successive
modificazioni recante il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», che all'art. 3  stabilisce  la  nuova  denominazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste (MASAF); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante  la  riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste a norma dell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74»; 
  Vista il decreto ministeriale n. 0667224 del 30 dicembre  2022  con
cui l'Autorita' di gestione del programma nazionale FEAMPA  2021-2027
e' stata individuata a livello  nazionale  nella  Direzione  generale
della   pesca   marittima   e   dell'acquacoltura    del    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
marzo 2023, ammesso alla registrazione dell'UCB al n. 92 del 16 marzo
2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 del 13  aprile  2023,  con  il
quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate  l'incarico
di direttore generale della Direzione generale della pesca  marittima
e dell'acquacoltura; 
  Vista la direttiva generale del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste  sull'azione  amministrativa  e
sulla gestione per l'anno 2024, approvata con decreto ministeriale n.
45910 del 31 gennaio 2024 registrata alla Corte dei conti in data  23
febbraio 2024 al n. 280; 
  Vista  la  direttiva  generale  del  Capo  del  Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della  pesca  e
dell'ippica, approvata con decreto prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024
per l'attuazione degli obiettivi definiti  dalla  «Direttiva  recante
gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione
per l'anno 2024» rientranti nella competenza del  Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della  pesca  e
dell'ippica; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009 che istituisce un regime di controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2017, n. 16741, recante
modalita', termini e procedure  per  l'applicazione  del  sistema  di
punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003  e  n.  1224/2009
del Consiglio, in particolare l'art. 7, paragrafo 1, lettera j); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per
le attivita' di pesca che  sfruttano  gli  stock  demersali  nel  Mar
Mediterraneo occidentale  e  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
508/2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2023/195 che stabilisce, per il  2023,
le possibilita' di pesca per alcuni stock e gruppi  di  stock  ittici
applicabili nel Mar  Mediterraneo  e  nel  Mar  Nero  e  modifica  il
regolamento (UE) 2022/110 per  quanto  riguarda  le  possibilita'  di
pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero; 
  Vista la raccomandazione CGPM/43/2019/5 che istituisce un piano  di
gestione pluriennale per la  pesca  demersale  sostenibile  nel  Mare
Adriatico GSA 17 e 18; 
  Vista la raccomandazione CGPM/44/2021/20 su un  piano  di  gestione
pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli  stock  di  piccoli
pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18; 
  Vista  la  raccomandazione  CGPM/45/2022/8  sull'attuazione  di  un
regime di sforzo di pesca per i principali  stock  di  demersali  nel
Mare Adriatico GSA 17 e 18; 
  Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/4 su  un  piano  di  gestione
pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel
Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16),  che  abroga  le  raccomandazioni
CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5; 
  Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/5 su  un  piano  di  gestione
pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli  stock  di  gamberi
rossi giganti e gamberi rossi e blu nel Canale di Sicilia (GSA da  12
a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6; 
  Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/6 su  un  piano  di  gestione
pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli  stock  di  gambero
rosso gigante e di gambero blu e rosso nel Mar Ionio  (GSA  da  19  a
21), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4; 
  Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/7 su  un  piano  di  gestione
pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della pesca  con  reti  a
strascico mirata al gambero rosso gigante e al gambero  blu  e  rosso
nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27), che abroga  la  raccomandazione
CGPM/42/2018/3; 
  Visto il decreto direttoriale n. 216460 del 15 maggio 2024  con  il
quale e' approvato l'elenco delle  unita'  autorizzate  alla  cattura
bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego  di  attrezzi  da
traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11); 
  Visto il decreto direttoriale n. 216496 del 15 maggio  aprile  2024
con il quale e' approvato  l'elenco  delle  unita'  autorizzate  alla
pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino,  nello
Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15 e 16); 
  Visto il decreto direttoriale n. 216522 del 15 maggio  aprile  2024
con il quale e' approvato  l'elenco  delle  unita'  autorizzate  alla
pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi  da  traino,  nel
Mar Adriatico (GSA 17 e 18); 
  Visto il decreto direttoriale n. 216531 del 15 maggio  aprile  2024
con il quale e' approvato  l'elenco  delle  unita'  autorizzate  alla
pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi  da  traino,  nel
Mar Ionio (GSA 19-20 e 21); 
  Visto il decreto direttoriale n. 216463 del 15 maggio 2024  con  il
quale e' approvato  l'elenco  delle  unita'  autorizzate  alla  pesca
bersaglio del gambero rosso (ARS) e  del  gambero  viola  (ARA),  con
attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11); 
  Visto il decreto direttoriale n. 216493 del 15 maggio 2024  con  il
quale e' approvato  l'elenco  delle  unita'  autorizzate  alla  pesca
bersaglio del gambero rosso (ARS) e  del  gambero  viola  (ARA),  con
attrezzi da traino, nello Stresso di Sicilia (GSA 12, 13,  14,  15  e
16); 
  Visto il decreto direttoriale n. 216541 del 15 maggio 2024  con  il
quale e' approvato  l'elenco  delle  unita'  autorizzate  alla  pesca
bersaglio del gambero rosso (ARS) e  del  gambero  viola  (ARA),  con
attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21); 
  Visto il decreto direttoriale n. 216558 del 15 maggio 2024  con  il
quale e' approvato  l'elenco  delle  unita'  autorizzate  alla  pesca
bersaglio del gambero rosso (ARS) e  del  gambero  viola  (ARA),  con
attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27); 
  Vista la relazione annuale sugli sforzi  compiuti  dall'Italia  nel
2023 per il  raggiungimento  di  un  equilibrio  sostenibile  tra  la
capacita'  e  le  possibilita'  di  pesca  in  ottemperanza  art.  22
regolamento (CE) n. 1380/2013; 
  Visto il decreto direttoriale n. 296799 del 3 luglio  2024  con  il
quale e' approvato l'elenco delle  unita'  autorizzate  alla  cattura
bersaglio dei piccoli pelagici, (alice  -  Engraulis  encrasicolus  e
sardina - Sardina pilchardus) mediante l'impiego degli attrezzi «reti
da traino pelagiche a coppia  (PTM)»  «reti  da  traino  pelagiche  a
divergenti (OTM)», «reti a circuizione a chiusura meccanica  (PS)»  e
«reti a circuizione senza chiusura (LA)», nell'ambito giurisdizionale
del Mar Tirreno GSA 8-9-10-11; 
  Visto il decreto direttoriale n. 296801 del 3 luglio  2024  con  il
quale e' approvato l'elenco delle  unita'  autorizzate  alla  cattura
bersaglio dei piccoli pelagici, (alice  -  Engraulis  encrasicolus  e
sardina - Sardina pilchardus) mediante l'impiego degli attrezzi «reti
da traino pelagiche a  coppia  (PTM»  «reti  da  traino  pelagiche  a
divergenti (OTM)», «reti a circuizione a chiusura meccanica  (PS)»  e
«reti a circuizione senza chiusura (LA)», nell'ambito giurisdizionale
dello Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15-16); 
  Visto il decreto direttoriale n. 296803 del 3 luglio  2024  con  il
quale e' approvato l'elenco delle  unita'  autorizzate  alla  cattura
bersaglio dei piccoli pelagici, (alice  -  Engraulis  encrasicolus  e
sardina - Sardina pilchardus) mediante l'impiego degli attrezzi «rete
da traino pelagiche a coppia (PTM)» e «reti a circuizione a  chiusura
meccanica (PS)» nell'ambito giurisdizionale del Mare  Adriatico  (GSA
17-18); 
  Visto il decreto direttoriale n. 296804 del 3 luglio  2024  «Elenco
delle unita' autorizzate alla cattura bersaglio dei piccoli pelagici,
(alice - Engraulis  encrasicolus  e  sardina  -  Sardina  pilchardus)
mediante l'impiego degli attrezzi «reti da traino pelagiche a  coppia
(PTM)» «reti  da  traino  pelagiche  a  divergenti  (OTM)»,  «reti  a
circuizione a chiusura meccanica (PS)» e «reti  a  circuizione  senza
chiusura (LA)», nell'ambito giurisdizionale del Mar  Ionio  (GSA  19,
20, 21); 
  Visto in particolare l'allegato A della suddetta relazione relativo
al Piano di azione che presenta gli obiettivi di  adeguamento  e  gli
strumenti per il raggiungimento dell'equilibrio  per  i  segmenti  di
flotta per cui e' dimostrata una mancanza di equilibrio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  24  giugno  2021  recante  le   disposizioni   comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna  e
allo  strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo  per  gli
affari marittimi,  la  pesca  e  l'acquacoltura  e  che  modifica  il
regolamento (UE) 2017/1004; 
  Visto in particolare l'art. 20 «Arresto definitivo delle  attivita'
di pesca» del regolamento (UE) 2021/1139; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione  del
29  giugno  2022  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/1139  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per  gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per  quanto  riguarda  le
date di inizio e la durata  dei  periodi  di  inammissibilita'  delle
domande di sostegno; 
  Visto  il  Programma  operativo  nazionale  FEAMPA  2021/2027   CCI
2021IT14MFPR001  adottato   con   decisione   di   esecuzione   della
Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022,  unitamente  alla
«Relazione di una metodologia di calcolo per  l'attuazione  dell'art.
20 del regolamento (UE) 2021/1139»; 
  Considerato che nel citato Programma nazionale sono stati assegnati
alla  Priorita'  1  «Promuovere  la  pesca  sostenibile  nonche'   il
ripristino e la conservazione delle risorse  biologiche  acquatiche»,
obiettivo specifico 1.3 «Promuovere l'adeguamento della capacita'  di
pesca alle possibilita' di pesca in caso di arresto definitivo  delle
attivita' di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso  di
arresto temporaneo delle attivita' di pesca» codice 4, in particolare
per la misura di cui all'art. 20 «Arresto  definitivo  dell'attivita'
di pesca» del regolamento (UE) n.  2021/1139,  complessivamente  euro
74.000.000,00; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  667224  del  30  dicembre  2022,
registrato dalla Corte dei conti al n. 205 del 16 febbraio  2023  con
il quale e' stata  designata  Autorita'  di  gestione  del  programma
operativo nazionale FEAMPA Italia  2021-2027  la  Direzione  generale
della   pesca   marittima   e   dell'acquacoltura    del    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  0069969  del  14  febbraio  2022
recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie  in  quota
comunitaria del Programma nazionale relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, in funzione  degli  accordi
intercorsi ed approvati dalla conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella  seduta  del  2
febbraio 2022; 
  Visto l'atto di repertorio prot. 7621 del 14  novembre  2022  della
conferenza  delle  regioni  e   delle   province   autonome   recante
ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale  del  Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e  l'acquacoltura  (FEAMPA
2021-2027) tra le regioni e le province autonome ad esclusione  della
Regione Valle d'Aosta; 
  Visto l'Accordo multiregionale tra l'Autorita' di  gestione  e  gli
organismi intermedi, per  l'attuazione  coordinata  degli  interventi
cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la  pesca  e
l'acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del  Programma  nazionale  FEAMPA
2021-2027» approvato con decreto ministeriale n. 0221703 del 2023; 
  Considerato che l'attuazione dell'intervento di cui alla  Priorita'
1,  Obiettivo  specifico  1.3,  codice  5  di  cui  all'art.  20  del
regolamento 2021/1139 arresto definitivo dell'attivita' di pesca,  ai
sensi di  quanto  previsto  nella  tabella  2  del  predetto  Accordo
multiregionale e' di competenza dell'Autorita' di gestione; 
  Ritenuto di dare attuazione all'art. 20  del  suddetto  regolamento
(UE)  n.  2021/1139  individuando  le  risorse  ed  i   criteri   per
l'erogazione degli aiuti  alle  imprese  di  pesca  che  procederanno
all'arresto definitivo dell'attivita' di pesca; 
  Considerato che l'aiuto  in  favore  delle  imprese  di  pesca,  e'
determinato in funzione della stazza del peschereccio  e  del  numero
dei giorni di pesca  effettivamente  oggetto  di  arresto  temporaneo
calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti; 
  Visti i criteri di selezione e di ammissibilita'  delle  operazioni
del PO FEAMPA 2021/2027 relativi  alla  misura  cod.  113105  arresto
definitivo dell'attivita' di pesca - art. 20 del regolamento (UE)  n.
2021/1139 approvati dal Comitato di sorveglianza tramite procedura di
consultazione per iscritto conclusasi in data 10 maggio 2023 con nota
n. 243640; 
  Vista la «Relazione di una metodologia di calcolo per  l'attuazione
dell'art. 20 - arresto  definitivo  dell'attivita'  di  pesca  -  del
regolamento (UE) 2021/1139» approvata unitamente al  PN-FEAMPA  21-27
CCI  2021IT14MFPR001  adottato  con  decisione  di  esecuzione  della
Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022; 
  Visto il decreto direttoriale n. 0378943 del  19  luglio  2023  che
approva l'organigramma FEAMPA 2021/2027; 
  Visto il decreto direttoriale n. 385093 del 21 luglio 2023  con  il
quale  e'  approvato  il  documento  «SIGECO-Sistema  di  gestione  e
controllo» relativo  al  Programma  nazionale  FEAMPA  2021/2027  per
assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana  gestione
finanziaria; 
  Vista la Scheda  di  Azione  1  -  «Investimenti  per  adeguare  la
capacita'  della  pesca  alle  possibilita'  di   pesca»   contenente
l'intervento 05 «Arresto definitivo dell'attivita' di pesca»  dell'OS
1.3 della Priorita' 1 approvata dal Tavolo istituzionale  del  FEAMPA
2021/2027 con procedura scritta conclusasi con nota n. 399789 del  28
luglio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Attuazione della misura arresto definitivo 
 
  1.  Il  presente  decreto  attiene   all'attuazione   dell'«Arresto
definitivo  delle  attivita'  di  pesca»,  di  cui  all'art.  20  del
regolamento (UE) del Parlamento europeo e del  Consiglio  dell'Unione
europea del 7 luglio 2021 - che istituisce il Fondo europeo  per  gli
affari marittimi,  la  pesca  e  l'acquacoltura  e  che  modifica  il
regolamento  (UE)  2017/1004  -  mediante  la  demolizione  di   navi
appartenenti alla flotta da pesca mediterranea, come individuata  nel
Piano di azione - allegato A della relazione annuale anno 2023 di cui
all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 citati in premessa. 
  2. Il presente decreto non afferisce alle unita' navali oggetto  di
accordi internazionali e alle unita' navali  autorizzate  alla  pesca
della specie thunnus thynnus con gli attrezzi da pesca a circuizione. 
  3. L'indennizzo per l'arresto definitivo delle attivita'  di  pesca
e' destinato ai proprietari di navi da pesca che sono registrate come
pescherecci in attivita' e che hanno svolto  attivita'  di  pesca  in
mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso  degli  ultimi  due
anni civili precedenti la data  di  presentazione  della  domanda  di
sostegno e sono autorizzate all'esercizio della pesca  marittima  con
uno degli attrezzi di seguito indicati: 
    strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi,  reti
gemelle divergenti) per tutte le GSA per il sistema  sfogliare/rapidi
solo GSA 17; 
    volante (reti da  traino  pelagiche  a  coppia,  reti  da  traino
pelagiche a divergenti) solo per le GSA 16, 17 e 18; 
    circuizione (reti a circuizione  a  chiusura  meccanica,  reti  a
circuizione senza chiusura) solo per le GSA 16, 17 e 18; 
    palangari (palangaro fisso e palangaro derivante)  nella  GSA  10
nel segmento 18<=LFT<24 e nella GSA 18 e 19 nei segmenti 12<=LFT<18 e
18<=LFT<24; 
    PGP - polivalenti passivi (rete da posta calate,  rete  da  posta
circuitanti,  reti  a  tremaglio,  incastellate-combinate,  nasse   e
cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti,
lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo  nella
GSA17 nei segmenti 00<=LFT<06 e 06<=LFT<12. 
  4.  All'attuazione  dell'Azione  oggetto   del   presente   decreto
concorrono le indicazioni del Programma nazionale e della  scheda  di
misura. 
  5. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente  decreto
si  intende  prioritariamente  raggiungere  il  conseguimento   degli
obiettivi di riduzione della capacita' di pesca della flotta italiana
con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali e delle
unita'  autorizzate  alla  pesca  del  tonno  rosso  con  sistema   a
circuizione come individuati nel Piano di  azione  allegato  A  della
relazione annuale anno 2023 di cui all'art. 22 del  regolamento  (UE)
n. 1380/2013 citati in premessa assegnando le  risorse  di  cui  alla
Priorita' 1 «Promuovere la pesca sostenibile nonche' il ripristino  e
la conservazione  delle  risorse  biologiche  acquatiche»,  obiettivo
specifico 1.3 «Promuovere l'adeguamento della capacita' di pesca alle
possibilita' di pesca in caso di arresto definitivo  delle  attivita'
di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in  caso  di  arresto
temporaneo delle attivita' di pesca» codice 5, in particolare per  la
misura di cui  all'art.  20  «Arresto  definitivo  dell'attivita'  di
pesca» del regolamento (UE) n. 2021/1139,  complessivamente  fino  ad
euro 74.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di  ulteriori  risorse
che si renderanno  eventualmente  disponibili  da  concedere  con  le
modalita' previste al successivo art. 4. 
  6.  Gli  obiettivi  minimi  di  disarmo  da   conseguire   per   il
raggiungimento di quanto indicato nella relazione annuale  anno  2023
di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n.  1380/2013  sono  indicati
nelle tabelle «Allegato G» del presente decreto individuati  per  GSA
(cosi' come elencate all'allegato I), classi di lunghezze  e  sistema
di pesca. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di ammissibilita' 
 
  Al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1,  comma  2,  del
presente    decreto,    devono    essere    soddisfatti,    a    pena
d'inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di
riferimento: 
    il beneficiario non rientra nei casi di inammissibilita' previsti
dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 11 del regolamento  (UE)  2021/1139  da
valutare ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo. La  gravita'
dell'infrazione  e'  determinata  ai   sensi   di   quanto   previsto
dall'allegato  I  del  regolamento  delegato  (UE)  2022/2181   della
Commissione del 29 giugno  2022  e  dal  decreto  legislativo  del  9
gennaio 2012, n. 4, concernente le  misure  per  il  riassetto  della
normativa in materia  di  pesca  e  di  acquacoltura,  in  attuazione
dell'art. 28 della legge del 4 giugno 2010, n. 96; 
    il beneficiario non rientra tra  i  casi  di  esclusione  di  cui
all'art. 136 del regolamento (UE) 2018/1046; 
    la nave da pesca e' iscritta nel registro comunitario nonche'  in
uno dei compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA  riportati
nei piani di azione di cui all'art. 22, paragrafo 4, del  regolamento
(UE) n.  1380/2013  indicante  che  il  segmento  di  flotta  non  e'
effettivamente equilibrato rispetto alle possibilita' di pesca di cui
dispone tale segmento; 
    la nave da pesca deve aver svolto attivita' di pesca in mare  per
almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili
precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; 
    la nave da pesca, alla data di presentazione della domanda,  deve
essere   in   possesso   del   titolo    abilitativo    all'esercizio
dell'attivita' di pesca professionale marittima in corso di validita'
nonche' essere  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'  di  pesca
quanto  meno  con  uno  degli  attrezzi  da  pesca   richiamati   dal
summenzionato Piano di azione e indicati all'art.  1,  comma  2,  del
presente decreto; 
    la nave da pesca deve essere regolarmente armata ed  equipaggiata
alla data di presentazione della domanda; 
    la nave da pesca, alla data di presentazione  della  domanda,  ha
un'eta' pari o superiore a  quindici  anni  calcolati  tenendo  conto
della data di entrata in servizio secondo quanto previsto dall'art. 6
del regolamento (CEE) 2930/1986; 
    la nave da pesca, alla data di presentazione della domanda,  deve
essere iscritta e/o operativa nella GSA per la quale si  presenta  la
domanda da tre anni; 
    la nave da pesca, se proveniente da  Paesi  esteri,  deve  essere
iscritta nei RR.NN.MM.GG. o  nelle  matricole  italiane  da  quindici
anni; 
    la  nave  da  pesca  e'  iscritta  negli  elenchi  delle   unita'
autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali e/o  gamberi
di profondita' e/o piccoli pelagici di cui  ai  decreti  direttoriali
citati in premessa. Tale requisito non si applica alle navi da  pesca
che aderiscono al piano di disarmo previsto per il sistema  palangari
e piccola pesca (polivalenti passivi). 
  Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della
presentazione della domanda e l'amministrazione in nessun caso  dara'
corso a istanze pervenute successivamente  ai  termini  previsti  per
formulazione  delle  stesse,  qualunque  sia  il  motivo  che  ne  ha
determinato la tardiva presentazione. 
                               Art. 3 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
  1. Il/i  proprietario/i  dell'unita'  da  pesca  per  la  quale  si
richiede l'indennizzo  per  l'arresto  definitivo  dell'attivita'  di
pesca, presenta/no apposita istanza  alla  Direzione  generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura, redatta sulla base  del  modello
«Allegato A» del  presente  decreto,  esclusivamente  accedendo  alla
piattaforma online che verra' attivata  sul  sito  istituzionale  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste  e  redatta  sulla  base  delle  modalita'   indicate   nella
piattaforma stessa. Con circolare del direttore generale della  pesca
marittima e dell'acquacoltura, pubblicata sul sito istituzionale  del
Ministero, verra' comunicata la data di apertura e di chiusura  della
piattaforma online. 
  2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono
essere indicati: 
    a) per le persone fisiche:  generalita'  complete  del  caratista
ovvero di tutti i caratisti, se piu' di uno: cognome e nome, luogo  e
data di  nascita,  codice  fiscale,  residenza,  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, telefono e fax; per le  persone  giuridiche:
ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita  IVA,
telefono  e  fax,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   e
generalita' complete del legale rappresentante; 
    b)  elementi  identificativi  dell'unita'  da  pesca:  numero  di
matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG,  ufficio
di iscrizione dell'unita' da pesca, numero UE, valore dei GT,  valore
dei kW e anno di entrata in servizio; 
    c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio:  istituto
di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice
IBAN; 
    d)  dichiarazione:  «il/i  sottoscritto/i  dichiara/no   di   non
rientrare nei casi di inammissibilita' previsti dai paragrafi 1  e  3
dell'art. 11 del regolamento (UE) 2021/1139 (ai sensi del paragrafo 6
del medesimo articolo) ovvero di aver commesso le seguenti infrazioni
nei dodici mesi precedenti la data di sottoscrizione  della  presente
dichiarazione ... (dichiarare la natura dell'infrazione e la data del
pagamento   della   relativa   sanzione   applicata   e/o   la   data
dell'ordinanza di ingiunzione); 
    e)  dichiarazione:  il/i  sottoscritto/i   dichiara/no   di   non
rientrare  tra  i  casi  di  esclusione  di  cui  all'art.  136   del
regolamento (UE) 2018/1046; 
    f) espressa indicazione della GSA e del sistema per il  quale  si
presenta la domanda tenendo conto del piano  di  demolizione  di  cui
all'allegato G del presente decreto; 
    g)  dichiarazione:  «il/i  sottoscritto/i  autorizza/no   codesta
amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, al trattamento  dei  dati  riservati  riportati  nella  presente
domanda  e  nei  documenti  richiamati  per  il  perseguimento  delle
finalita' per le quali vengono acquisiti»; 
    h)  copia  fotostatica  di  un  documento  di   identita'   del/i
sottoscrittore/i in corso di validita'. 
  3. In riferimento a quanto previsto dalla lettera a) del  paragrafo
2 del presente articolo, si specifica che le domande che  perverranno
senza  la  sottoscrizione  di  uno  o  piu'  dei  caratisti   saranno
dichiarate inammissibili. 
  4. Nell'ipotesi  di  decesso  di  uno  o  piu'  caratisti  in  data
antecedente alla formulazione della domanda e non vi sia stata ancora
accettazione da parte dei chiamati all'eredita' si rinvia alle  norme
del Codice civile ovvero a quelle applicabili. 
                               Art. 4 
 
               Modalita' di istruttoria della domanda 
                         e obblighi connessi 
 
  1. L'Ufficio  marittimo  di  iscrizione  e/o  di  operativita'  del
peschereccio di cui si chiede la demolizione,  accedendo  al  Sistema
informatico dell'autorita' di gestione, espleta la  fase  istruttoria
del  procedimento  scaturito  dalle  domande  presentate  e  ritenute
ricevibili dall'Autorita' di gestione. In ipotesi di  esito  positivo
dell'istruttoria predispone la certificazione di cui all'«Allegato B»
comprensiva dell'estratto del registro  NN.MM.GG  o  delle  matricole
aggiornato. 
  2. Al fine di verificare il rispetto di  quanto  previsto  all'art.
136  del  regolamento  (UE)  n.  2018/1046,  l'Ufficio  marittimo  di
iscrizione del peschereccio effettua le seguenti verifiche: 
    estrazione  del  D.U.R.C.   (documento   unico   di   regolarita'
contributiva); 
    richiesta  della  certificazione  antimafia   qualora   l'importo
dell'eventuale indennizzo risulti superiore ad  euro  150.000,00,  ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/2023,  la  cui
copia dovra' essere unita all'«Allegato B»; 
    richiesta  alla  competente  Camera  di  commercio  industria   e
artigianato del certificato di iscrizione  attestante  lo  stato  non
fallimentare ovvero il nulla osta del  competente  Tribunale  con  la
attestazione di stato non fallimentare, la cui  copia  dovra'  essere
unita all'«Allegato B»; 
    richiesta  del  casellario  giudiziale  ai  sensi   del   decreto
legislativo  n.  122/2018  la   cui   copia   dovra'   essere   unita
all'«Allegato B». 
  In  ipotesi  di  superamento  delle  verifiche,  si  specifica  che
l'indennizzo verra' erogato esclusivamente  ad  avvenuta  demolizione
del  peschereccio  e  all'esito  dell'acquisizione   della   regolare
informativa prefettizia antimafia. 
  3. In ipotesi di esito negativo della fase istruttoria, l'Autorita'
marittima, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
chiusura della stessa, comunica tale  circostanza  al  Ministero,  il
quale, a sua volta,  notifichera'  all'istante  il  provvedimento  di
diniego dell'istanza nonche' le modalita' per impugnare lo stesso. 
  4. Al fine di verificare il  requisito  relativo  all'attivita'  di
pesca,  l'Ufficio  marittimo  si  avvale  della  procedura  in   SIPA
«Attivita'  di  pesca  natante»  presente  all'interno  della   nuova
gestione giornale di bordo elettronico e cartaceo - gestione giornale
di bordo - monitoraggio. 
  5. Il Ministero, acquisita la documentazione e gli atti della  fase
istruttoria di cui al comma 1, previa verifica  della  disponibilita'
finanziaria, redige una graduatoria in base ai criteri  di  selezione
di cui al successivo art. 5. Tale graduatoria sara' pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  nonche'  sul   sito
istituzionale del Ministero stesso. Tale graduatoria e' articolata in
sub graduatorie con riferimento alla GSA di iscrizione,  alle  classi
di lunghezza e ai sistemi di pesca, cosi' come individuate nel  Piano
di demolizione (allegato G). 
  6.  Successivamente  alla  pubblicazione  della   graduatoria,   il
Ministero predispone i  decreti  di  concessione,  seguendo  l'ordine
delle sub graduatorie, provvedendo in caso di posizioni di parita' in
graduatoria  delle  ultime  posizioni  a  determinare  la  preferenza
considerando  la  vetusta'  dei  pescherecci,  dando   priorita'   ai
pescherecci che hanno maggiore eta'. Qualora l'eta'  dei  pescherecci
risulti analoga si procede attraverso la procedura del sorteggio,  al
fine di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  di
riduzione della capacita' di pesca individuati nelle tabelle  di  cui
all'«Allegato G» del presente decreto e  fino  ad  esaurimento  delle
risorse assegnate.  Raggiunti  i  suddetti  obiettivi,  le  eventuali
risorse residue sono utilizzate per finanziarie le  istanze  ammesse,
ma non finanziabili in ciascuna sub  graduatoria.  A  tal  fine  sono
predisposte sei  graduatorie  (una  per  ogni  sistema)  nelle  quali
vengono inserite tutte le istanze ammesse, ma  non  finanziate  nelle
precedenti sub graduatorie. Per finanziare  ciascuna  delle  suddette
graduatorie  le  risorse  residue  sono  distribuite  in  percentuale
considerando la dotazione richiesta totale di ogni graduatoria. 
  7. Al richiedente e' fatto obbligo di restituire l'originale titolo
abilitativo  alla  pesca  all'Ufficio  marittimo  di  iscrizione  del
peschereccio  entro  il  termine  perentorio   di   quindici   giorni
decorrenti dal giorno  della  notifica  del  decreto  di  concessione
dell'indennizzo. 
  8. Alla mancata restituzione del titolo  abilitativo  all'esercizio
dell'attivita' di pesca,  entro  il  termine  perentorio  suindicato,
consegue, senza che a cio' sia necessario notificare  preventivamente
la comunicazione di avvio  del  procedimento,  l'archiviazione  della
domanda. 
  9. L'Ufficio marittimo trasmette tempestivamente  al  Ministero  il
suddetto titolo abilitativo, unitamente all'«Allegato C», completo di
tutta la documentazione prevista dal presente decreto. 
  10. La restituzione al Ministero del titolo abilitativo alla pesca,
per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio,
e' atto unilaterale, irrevocabile  e  irretrattabile  e  alla  stessa
consegue,  salvo  quanto  previsto  dal  successivo  comma   11,   il
definitivo annullamento dello stesso. 
  11. Qualora il richiedente manifesti  formalmente  la  volonta'  di
rinunciare all'istanza e all'indennizzo, il titolo abilitativo  sara'
riconsegnato esclusivamente nell'ipotesi in cui - senza alcuna deroga
- il beneficiario vi provveda, entro il  termine  perentorio  di  due
mesi dalla data di restituzione della licenza all'Ufficio  marittimo.
Spirato tale termine il titolo verra' definitivamente annullato. 
  12. Entro il termine di sei mesi dalla  data  di  restituzione  del
detto  titolo  abilitativo,  il  richiedente  deve   procedere   alla
demolizione del peschereccio. La mancata demolizione entro  il  detto
termine di sei mesi, salvo casi  di  forza  maggiore,  che  l'Ufficio
marittimo  di  iscrizione  del  peschereccio  dovra'  caso  per  caso
verificare  e   attestare,   determina   la   perdita   del   diritto
all'indennizzo. In tale ipotesi e' sempre esclusa la possibilita'  di
restituzione al richiedente del titolo abilitativo alla  pesca  o  il
rinnovo del titolo. 
  13. L'Autorita' marittima, in riferimento all'ipotesi prevista  dal
paragrafo 12 del presente articolo, puo' concedere una  sola  proroga
di massimo sessanta giorni. 
  14. L'Ufficio marittimo trasmette al  Ministero  la  certificazione
comprovante l'avvenuta demolizione,  redatta  secondo  l'allegato  D,
completa di tutta la documentazione prevista. 
  15.  Il  Ministero   provvede   alla   cancellazione   della   nave
dall'Archivio licenze di pesca (ALP) e dal Registro comunitario della
flotta peschereccia. 
                               Art. 5 
 
                        Criteri di selezione 
 
  1. La selezione delle richieste di arresto definitivo  tiene  conto
dei seguenti criteri: 
    a) maggior numero di giorni (Ng) di pesca in mare  nei  due  anni
civili precedenti la data di presentazione della domanda oltre quelli
minimi previsti per l'accesso al premio; 
    b) maggior potenza istallata a bordo del peschereccio espressa in
numero di kW; 
    c) maggior stazza del peschereccio espressa in Grosse Tonnage GT; 
    d)  eta'  del  peschereccio  calcolata  secondo  quanto  previsto
dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986); 
  secondo la tabella di cui all'«Allegato E» del presente decreto. 
                               Art. 6 
 
                       Calcolo dell'indennizzo 
 
  1.  L'indennizzo,  arrotondato  alle  dieci  unita'  inferiori,  e'
determinato  secondo  il  calcolo  indicato  nella  tabella  di   cui
all'«Allegato F» del presente decreto; 
  2. La stazza, espressa in GT, e'  rilevata  dall'Ufficio  marittimo
dai registri in proprio possesso. 
  3. La perdita del  peschereccio,  avvenuta  per  cause  accidentali
accertate e attestate dall'Ufficio marittimo competente, nel  periodo
compreso tra l'adozione del decreto di concessione dell'indennizzo  e
l'arresto definitivo effettivo  tramite  demolizione,  e'  equiparata
alla demolizione. 
  L'importo dell'indennizzo spettante, calcolato con le modalita'  di
cui al comma 1, e' ridotto  dell'eventuale  indennizzo  pagato  dalla
Compagnia assicuratrice. 
                               Art. 7 
 
                 Modalita' di erogazione del premio 
 
  1. L'indennizzo di  arresto  definitivo  e'  liquidato  secondo  le
seguenti modalita': 
    a)  50%  a  titolo  di  anticipo   su   richiesta   dell'istante,
successivamente alla riconsegna del titolo abilitativo alla  pesca  e
dell'impegno  a  demolire  il  peschereccio  nel  termine   stabilito
dall'art. 4, comma 7, previa presentazione  alla  Direzione  generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura -  giusta  quanto  previsto
dalle lettere b) e c) della legge del 10 giugno 1982, n. 348 - di una
polizza fideiussoria rilasciata  a  garanzia  dell'integrale  importo
oggetto  di  richiesta  di  anticipazione,  prestata  da  imprese  di
assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni
ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta'  di
stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi  e  abilitate  a
rilasciare  garanzie  a  favore  di  Enti  pubblici  ovvero  di   una
fidejussione bancaria, adottando l'allegato schema di polizza di  cui
all'«Allegato H»; 
    b) saldo, ad avvenuta demolizione del peschereccio. 
  2.  L'indennizzo  di  arresto  definitivo   e'   liquidato   previa
demolizione del peschereccio comprovata dall'acquisizione,  da  parte
del Ministero, della certificazione di avvenuta demolizione,  redatta
secondo l'«Allegato D», completa di tutta la documentazione  prevista
e previo controllo di 1° livello, verifica Equitalia e  verifica  del
mantenimento dei requisiti previsti ai paragrafi 1 e 3, dell'art.  11
del  regolamento  (UE)  n.  20121/1139  effettuati  dalla   Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 
  3. La polizza fidejussoria di cui  alla  lettera  a)  del  presente
articolo verra' escussa: 
    a) nell'ipotesi di inosservanza dei termini previsti dai commi 12
e 13 dell'art. 4 del presente decreto; 
    b) nell'ipotesi in cui, verificatasi la condizione  prevista  dal
comma 12 dell'art. 4 del presente decreto, l'istante non restituisca,
in tutto ovvero in parte, l'importo ricevuto a titolo di anticipo; 
    c) in tutti le  ipotesi  in  cui  il  comportamento  dell'istante
rendesse necessario procedere in tal senso ai fini della tutela degli
interessi finanziari dello Stato e dell'Unione nonche'  in  tutte  le
ipotesi previste dalla normativa applicabile. 
                               Art. 8 
 
                 Cumulabilita' degli aiuti pubblici 
 
  1. L'entita' dell'indennizzo, determinata con le modalita'  di  cui
all'art. 6 e' diminuita: 
    a) dell'importo riscosso per le misure finanziate, ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP) e  del  regolamento  (UE)  n.  2021/1139
relativo al Fondo  europeo  affari  marittimi  pesca  e  acquacoltura
(FEAMPA) con vincoli temporalmente vigenti sul natante alla  data  di
emissione del provvedimento di  concessione  del  premio  di  arresto
definitivo. Ai sensi dell'art. 71 del  regolamento  (UE)  1303/2013 -
Stabilita' delle operazioni - l'importo  sara'  recuperato  pro  rata
temporis, vale a dire in  proporzione  al  periodo  per  il  quale  i
requisiti non sono stati soddisfatti. 
                               Art. 9 
 
                      Registrazione dei vincoli 
 
  1. Al fine di consentire il rispetto dei  vincoli  derivanti  dalla
concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono  tenuti
a comunicare all'Ufficio di iscrizione  della  nave,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  del  presente  provvedimento,  le
agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo. 
                               Art. 10 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
  1. Il beneficiario e' tenuto a rispettare le condizioni di  cui  ai
paragrafi 1 e 3, dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 20121/1139  per
tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto
il periodo intercorso dalla data di  presentazione  della  domanda  e
fino all'avvenuta demolizione dell'unita' e per un periodo di  cinque
anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario. 
  2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 20, comma 1, lettera e) del
regolamento (UE) n.  2021/1139  il  beneficiario  dell'indennizzo  di
arresto definitivo non puo' registrare  un  nuovo  peschereccio,  ove
cio' sia consentito dalla normativa di riferimento,  entro  i  cinque
anni successivi all'ottenimento di tale sostegno. 
                               Art. 11 
 
      Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato 
 
  1. In conformita' a quanto previsto dall'art.  44  del  regolamento
(UE) n. 2021/1139 e dall'art. 103 del regolamento (UE)  2021/1060  la
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura  procede
a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetti
gli obblighi di cui all'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
2021/1139. 
  2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto  comma  1,
la Direzione  generale  della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura
stabilisce  l'ammontare   della   rettifica   finanziaria,   che   e'
quantificata tenendo conto della natura, della gravita', della durata
e della ripetizione  della  violazione  o  del  reato  da  parte  del
beneficiario,  ai  sensi  dell'art.  44  del  regolamento   (UE)   n.
2021/1139. 
  Il presente provvedimento entra in vigore a  decorrere  dal  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per
la  registrazione,  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet    del    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nonche'
affisso all'albo delle Capitanerie di porto. 
    Roma, 17 luglio 2024 
 
                                         Il direttore generale: Abate 

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1216 
                                                           Allegato A 
 
 DOMANDA PER L'ACCESSO AI BENEFICI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
                   PESCA - FONDO FEAMPA 2021/2027 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato B 
 
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA  ATTESTANTE  L'ESISTENZA  DEI
REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE PER L'ARRESTO  DEFINITIVO
DELLE ATTIVITA' DI PESCA DI CUI ALL'ART.20 DEL REG.(UE) N°2021/1139 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato C 
 
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA  ATTESTANTE  LA  RESTITUZIONE
DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato D 
 
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO
DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato E 
 
                        Criteri di selezione 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato F 
 
            Tabella per la determinazione dell'indennizzo 
 
 
=====================================================================
|Categoria di nave per|                                             |
|     stazza (GT)     |           Premio di base in Euro            |
+=====================+=============================================+
|1≤GT≤5               |(12.650 * GT) + 5.800                        |
+---------------------+---------------------------------------------+
|5<GT≤10              |(11.775 * GT) + 10.175                       |
+---------------------+---------------------------------------------+
|10<GT≤25             |(5.750 * GT) + 71.300                        |
+---------------------+---------------------------------------------+
|25<GT≤100            |(4.830 * GT) + 94.300                        |
+---------------------+---------------------------------------------+
|100<GT≤300           |(3.105 * GT) + 266.800                       |
+---------------------+---------------------------------------------+
|300<GT≤500           |(2.530 * GT) + 439.300                       |
+---------------------+---------------------------------------------+
|GT>500 e oltre       |(1.380 * GT) + 1.014.300                     |
+---------------------+---------------------------------------------+
 
 
                                                           Allegato G 
 
                        PIANO DI DEMOLIZIONE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato H 
 
                   SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato I 
 
    

=====================================================================
|              GSA                        |      COMPARTIMENTI      |
+=========================================+=========================+
|                                         |Genova                   |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Imperia                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |La Spezia                |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Savona                   |
|                                         +-------------------------+
|GSA 9 Mar Ligure, Mar Tirreno            |Livorno                  |
|Settentrionale e Centrale                +-------------------------+
|                                         |Marina di Carrara        |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Portoferraio             |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Viareggio                |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Civitavecchia            |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Gaeta                    |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Roma                     |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |Castellammare di Stabia  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Napoli                   |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Salerno                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Torre del Greco          |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Gioia Tauro              |
|                                         +-------------------------+
|GSA 10 Mar Tirreno Centrale/Meridionale  |Vibo Valentia            |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Reggio Calabria          |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Milazzo                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Palermo                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Trapani solo San Vito Lo |
|                                         |Capo e Castellammare del |
|                                         |Golfo                    |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |Cagliari                 |
|                                         +-------------------------+
|                                         |La Maddalena             |
|                                         +-------------------------+
|GSA 11 Sardegna                          |Olbia                    |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Oristano                 |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Porto Torres             |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
|                                         |Monfalcone               |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Trieste                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Chioggia                 |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Venezia                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Ravenna                  |
|                                         +-------------------------+
|GSA 17 Mar Adriatico                     |Rimini                   |
|Centro/Settentrionale                    +-------------------------+
|                                         |Ancona                   |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Pesaro                   |
|                                         +-------------------------+
|                                         |San Benedetto del Tronto |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Ortona                   |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Pescara                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Termoli                  |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |Bari                     |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Brindisi                 |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Manfredonia              |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Molfetta                 |
|                                         +-------------------------+
|GSA 18 Mar Adriatico Meridionale         |Barletta                 |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Otranto                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |San Cataldo              |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Castro                   |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Tricase                  |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |Gallipoli                |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Leuca                    |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Torre Cesarea            |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Torre San Giovanni       |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Taranto                  |
|                                         +-------------------------+
|GSA 19 Mar Ionio                         |Crotone                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Corigliano Calabro       |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Augusta                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Catania                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Messina                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Siracusa solo Siracusa   |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |Gela                     |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Mazara del Vallo         |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Porto Empedocle          |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Pozzallo                 |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Portopalo di Capo Passero|
|                                         +-------------------------+
|                                         |Scoglitti                |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Avola                    |
|GSA 16 Sicilia Stretto                   +-------------------------+
|                                         |Trapani                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Marsala                  |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Pantelleria              |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Favignana                |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Marettimo                |
|                                         +-------------------------+
|                                         |Levanzo                  |
+-----------------------------------------+-------------------------+